IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 14 febbraio 1996 e 28 febbraio 1996; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 29 febbraio 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Art. 1. All'art. 39 del vigente statuto dell'Universita' relativo al corso di laurea in scienze geologiche, la parte riguardante il biennio di applicazione e' cosi' modificata: BIENNIO DI APPLICAZIONE Il biennio di applicazione si articola nei seguenti indirizzi: